DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Art. 61
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può
essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi
in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea
con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice,
o disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un
terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si
chiede la separazione.
- Art. 62
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica
anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle
cose indicate dall'art. 1117 del codice. Qualora la divisione non possa
attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per
la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini,
lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea
con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice
stesso.
- Art. 63
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto
di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chi
subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidamente
con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e
a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che
si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento
di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al
condominio moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili
di godimento separato.
- Art. 64
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore
medesimo. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto
reclamo alla Corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
- Art. 65
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un
condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai
sensi dell'art. 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale
deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni
sulla condotta della lite.
- Art. 66
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via
straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario
o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino
un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla
convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria
quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun
condomino. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini
almeno cinque giorni prima dalla data fissata per l'adunanza.
- Art. 67
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Ogni condominio può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati;
in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita
il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione
e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere
di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto
di voto spetta invece al proprietario.
- Art. 68
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126, e 1136 del
codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale
di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà
esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni
di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere
espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione
di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
- Art. 69
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio, nei
seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;2)
quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
- Art. 70
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito,
a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La
somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per
le spese ordinarie.
- Art. 71
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale
dei proprietari di fabbricati.
- Art. 72
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.