DAL CODICE CIVILE
Titolo VII
DELLA COMUNIONE
Capo I
(dall'art. 1100 al 1116)
DELLA COMUNIONE IN GENERALE
- Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a
più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente,
si applicano, le norme seguenti.
Disposizioni correlative Art. 1350 n. 3 c.c. Art. 1139 c.c. Artt. 874-875
c.c.
- Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
- Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore
godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo
diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non
compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
- Art. 1103 Disposizione della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad
altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni
contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
- Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate
dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà
di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato
la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente
a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
- Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione
della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza
dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede
che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto
della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di
consiglio e può anche nominare un amministratore.
- Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina
di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente,
può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione
e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata
ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi
i poteri e gli obblighi dell’amministratore.
- Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione
entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli
assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata
la deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con unica
sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento
sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi
causa dei singoli partecipanti.
- Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o
a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché
esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non
importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse
di alcuno dei partecipanti.
E’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti
di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e
per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione
delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della
cosa comune.
- Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare
davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza:
Nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 1105, se la deliberazione
è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
Se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’art.
1105;
Se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri eccedenti l’ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell’art. 1108.
L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine
decorre da giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può
ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Disposizioni correlative
Art. 1105 c.c. – Art. 1107 c.c. – Art.1108 c.c. –
Art.1136 c.c. – Art. 1137 c.c.
- Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti
o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione
della cosa comune, ha diritto al rimborso.
- Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento
della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire
una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se
l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi
degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci
anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dei partecipanti.
Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce
a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria
può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo
convenuto.
- Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando
si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso
cui sono destinate.
- Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizioni
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione
già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essa l’esperimento
dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione,
per l’effetto indicato dal comma recedente, deve essere trascritta
prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta
di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia
effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno
acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti
a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto
di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla
comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente,
eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla
comunione medesima, ovvero da collazione.
- Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente
divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
- Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni
in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano
entro l’anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita
della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede
alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo
tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto
il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente
al suo diritto verso gli altri condividenti.
- Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla
divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle
sopra stabilite.